Il subappalto è disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi ed è un contratto derivato dall’originario contratto di appalto, con il quale l’Appaltatore affida a terzi parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del Subappaltatore.
Costituisce, comunque, subappalto di lavori, servizi o forniture qualsiasi contratto stipulato dall’Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché all'atto dell'offerta sia stata indicata la volontà di subappaltare con precisazione delle categorie e lavorazioni che si intendono subappaltare.